Beni Culturali

Presentazione

Se è vero che gli uomini sono disposti a credere piuttosto che a capire
e che la nostra è l’epoca dell’appagamento che maschera la delusione,
assumere la memoria “storica e popolare” come bussola
capace di riscrivere  le libertà della conoscenza,
costituisce il fine della universale necessità  di cultura dal basso,
quale processo di sedimentazione, di coscienza, di consapevolezza.

Se l’irrazionalità è il prodotto dell’incapacità di operare giudizi comparativi
e che nella velocità dell’agire sta la negazione stessa del comprendere,
occorre che l’uomo diventi colto non tanto nel sapere quanto nell’apprendere.

Cosa saremmo senza memoria?
Esseri alla deriva, assenti a noi stessi e al mondo.
La nostra memoria è la nostra identità; testimone del tempo che passa,
alimenta il nostro presente,
forma la nostra personalità, costituisce il nostro sapere.
E’ il cemento delle società umane, il legame tra le generazioni.

Tuttavia la memoria non è di per sé vaccino né garanzia di difesa,
come la storia insegna molto chiaramente: ricordare non basta,
ci vuole la presa di distanza da ciò che ci appare ovvio e naturale,
per darci la consapevolezza delle scelte che sono state fatte nel passato
e che continuiamo a compiere nel presente
con lo spirito critico e libero che tiene a distanza la cultura ammannita.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004
“Codice dei Beni Culturali”

Art. 1 (principi)
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizza
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività. assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 20 (Interventi vietati)                                                                                                                                                       1 I  beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.                                                                                             2 Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 non possono essere smembrati.

Copyright

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